Assonime, con la circ. 25.7.2017 n. 18, ha analizzato le principali novità fiscali contenute nel DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).
In merito alla riduzione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (per le fatture emesse dall’1.1.2017, il termine ultimo è quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di esigibilità dell’imposta), Assonime ha ravvisato potenziali incompatibilità con la giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia UE (sent. 28.7.2016, causa C-332/15) ha, infatti, affermato che l’eventuale termine di decadenza del diritto alla detrazione previsto dagli Stati membri non deve essere tale da rendere, nella pratica, impossibile l’esercizio del diritto medesimo.
Inoltre, Assonime ravvisa un’incongruenza tra il nuovo termine per la detrazione IVA e le modifiche apportate all’art. 25 del DPR 633/72, in base al quale la registrazione delle fatture passive deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione del documento. Quindi, per una fattura emessa a dicembre 2017, relativa ad un’operazione effettuata nel mese di dicembre, e ricevuta a maggio 2018 dal cessionario o committente, il termine per registrare il documento sarebbe il mese di aprile 2019 (mentre il termine per la detrazione sarebbe scaduto il 30.4.2018).
In una situazione come quella descritta, la soluzione, secondo Assonime, potrebbe essere quella di consentire l’esercizio del diritto alla detrazione IVA entro il più ampio termine per la registrazione delle fatture ricevute.