La disciplina del lavoro accessorio (artt. 48 – 50 del DLgs. 81/2015) è stata abrogata dal DL 17.3.2017 n. 25, fatto salvo un periodo transitorio fino al 31.12.2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i buoni lavoro (c.d. voucher) richiesti fino al 17.3.2017 compreso.
Atteso che l’intervento normativo non ha esplicitamente regolamentato il periodo transitorio, il Ministero del Lavoro, con un comunicato del 21.3.2017, ha chiarito che alle prestazioni di lavoro accessorio rese fino a fine anno continueranno ad applicarsi le disposizioni oggetto di abrogazione, con particolare riferimento ai limiti quantitativi, agli obblighi di comunicazione e al relativo impianto sanzionatorio.
Resta da capire quale sarà la sorte dei c.d. voucher baby sitting, la cui acquisizione seguiva le medesime regole dei voucher per il lavoro accessorio (cfr. circ. INPS 6.5.2016 n. 75) e in merito alla quale si attendono chiarimenti da parte dell’INPS. Probabilmente anche questa forma di voucher è destinata ad essere abrogata.
Nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio – Chiarimenti (nota Min. Lavoro 2.11.2016 n. 20137)
Con la nota 2.11.2016 n. 20137, il Min. Lavoro ha fornito alcune risposte a quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio (artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015), precisando che:
– tale comunicazione può riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori alle dipendenze dello stesso committente, a condizione che i dati riferiti a ciascun lavoratore siano esposti in modo dettagliato e analitico;
– nel caso in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per l’intera settimana lavorativa, il committente può inviare un’unica comunicazione specificando le singole giornate interessate, il luogo e l’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
– le diverse fasce orarie di lavoro relative allo stesso prestatore di lavoro, possono essere trasmesse con un’unica comunicazione, a condizione che il committente specifichi l’orario in cui il lavoratore è impegnato nell’attività lavorativa;
– eventuali variazioni della comunicazione già effettuata devono essere comunicate almeno 60 minuti prima dell’attività cui si riferiscono, individuando in dettaglio le diverse casistiche. In mancanza, troverà applicazione la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (art. 49 del DLgs. 81/2015);
– nelle ipotesi in cui siano state omesse sia la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS, sia la comunicazione alla sede territoriale competente dell’INL, sarà applicabile solo la maxisanzione per il lavoro nero;
– sono esclusi dall’obbligo di comunicazione all’INL i committenti che, pur in possesso di partita IVA, non sono imprenditori. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di denuncia di inizio dell’attività all’INPS;
– la sede competente dell’Ispettorato a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.