Tardivi versamenti – Ravvedimento operoso – Novità del DLgs. 158/2015 e della Legge di stabilità 2016

Relativamente alle violazioni sui versamenti, le novità apportate dalla L. 190/2014 all’istituto del ravvedimento operoso devono essere considerate alla luce delle innovazioni introdotte dal DLgs. 158/2018 in tema di sanzioni, operanti, grazie al disegno di legge di stabilità 2016, dall’1.1.2016.
La sanzione per i tardivi versamenti, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni, viene ad essere non più del 30% ma del 15%, e ciò ha riflesso sul ravvedimento, basti pensare alla sanatoria del secondo acconto imposte sui redditi, dell’acconto IVA e del secondo acconto IMU/TASI, nella misura in cui esso avvenga dall’1.1.2016.
Schematizzando, se il ravvedimento avviene:
– con un massimo di 14 giorni di ritardo, la sanzione del 15% è ridotta prima a un quindicesimo per giorno di ritardo, poi a un decimo (artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97);
– con un ritardo compreso tra 15 e 30 giorni, la sanzione del 15% è ridotta a un decimo (artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97);
– con un ritardo compreso tra i 31 e i 90 giorni, sanzione del 15% è ridotta a un nono (artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Se il ravvedimento avviene oltre i termini menzionati, la sanzione è del 30%, riducibile a 1/8 o, se si tratta di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, a 1/7 o 1/6, a seconda di quando sarà posto in essere.

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