Sono soggetti passivi della TASI coloro che possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, enfiteusi o superficie) o detengono immobili (attraverso un contratto di locazione oppure di comodato).
L’art. 1 co. 671 della L. 27.12.2013 n. 147 stabilisce che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle risposte fornite il 3.6.2014, ha chiarito che:
– la suddetta solidarietà non incide sulla determinazione del tributo; ciascun possessore deve quindi versare la TASI in base alla propria quota di possesso, applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva;
– la prevista solidarietà consente invece al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario.
Con la risposta 3.6.2014 n. 16, inoltre, il MEF ha precisato che, nel caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario non è responsabile della violazione, in quanto ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
La responsabilità solidale, infatti, è prevista dal citato co. 671 della legge di stabilità 2014 all’interno della stessa categoria di soggetti passivi e quindi solo tra possessori o detentori (ne deriva che la responsabilità solidale riguarda i proprietari o i titolari di altro diritto reale da una parte e i detentori o occupanti dall’altra).