Per effetto del DM 11.12.2015, il tasso di interesse legale, dall’1.1.2016, è pari allo 0,2%.
Sino al 31.12.2015, invece, rimane fermo il tasso dello 0,5%, fissato dal precedente DM 11.12.2014.
Tra l’altro, ciò impatta sul ravvedimento operoso, siccome, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, oltre alle imposte e alle sanzioni ridotte, il perfezionamento del medesimo postula il pagamento degli interessi al tasso legale.
Rammentiamo che qualora, come nel caso in oggetto, sia mutato il tasso di interesse legale, il calcolo va eseguito pro rata temporis sulla base dei singoli periodi.