La Cassazione, con la sentenza n. 13424 del 30.6.2016, ha statuito che il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro decorre da quando avviene l’evento che rende impossibile l’esecuzione degli impegni assunti in sede di registrazione dell’atto (nel caso di specie, una società aveva ceduto l’area oggetto di imposta agevolata, prima di edificarla).
In particolare, secondo i giudici:
– il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali;
– l’Amministrazione finanziaria è in condizione di verificare autonomamente (e senza necessità di segnalazione da parte del contribuente) l’avvenuto adempimento dell’obbligo dichiarato nell’atto registrato, quale presupposto dell’agevolazione provvisoriamente fruita.
Pertanto, anche in assenza di tale informativa, la liquidazione della maggior imposta può essere notificata entro il termine di 3 anni (e non di 5 anni).