La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.12.2015 n. 25046, ha stabilito che, nell’ambito del c.d. “rito Fornero” di cui all’art. 1 co. 47 ss. della L. 92/2012, l’eccezione di decadenza dei termini di impugnazione del licenziamento può essere presentata durante la fase di opposizione, non dovendo necessariamente intervenire nella precedente fase dell’impugnazione giudiziale.
Al riguardo, va ricordato che il rito speciale di cui si tratta si caratterizza per la suddivisione del primo grado di giudizio in due fasi:
– una prima fase necessaria, di natura sommaria, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o rigettare, con ordinanza, il ricorso del lavoratore;
– una seconda fase eventuale, di cognizione ordinaria, che consegue all’opposizione proposta dall’interessato contro l’ordinanza ed è destinata a concludersi con sentenza.
Secondo la Suprema Corte, l’opposizione – inserendosi nel medesimo grado di giudizio della fase di impugnazione giudiziale e ponendosi in rapporto di prosecuzione con la stessa – può investire nuovi profili soggettivi e oggettivi, tra cui anche le eccezioni in senso stretto, quale quella di decadenza, non sollevata dal datore di lavoro durate la fase sommaria, “non configurandosi quest’ultima quale impugnazione, ovvero come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa”.