L’art. 7-quater co. 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dall’1.8 al 4.9 i termini di trenta giorni per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario, utili per fruire della definizione di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.
Uguale disposizione è prevista dall’art. 37 co. 11-bis secondo periodo del DL 223/2006, per i termini di trasmissione di atti e documenti agli enti impositori, con l’eccezione di quelli relativi agli accessi e dei rimborsi IVA.
Trattandosi di vera e propria sospensione, ne dovrebbe conseguire che, ad esempio, se l’avviso bonario è recapitato dall’1.8 al 4.9, il termine slitta automaticamente al 4.10, cominciando a decorrere dal 5.9.