In una risposta del Viceministro all’Economia Zanetti al question time in Commissione finanze, viene affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i “terreni agricoli”, e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Rifacendosi alla decisione delle Corte di Cassazione 7369/2012 riguardante l’ICI, ma ritenuta dal Ministero applicabile anche all’IMU, è affermato che per essere definito “agricolo» è sufficiente che il terreno sia “suscettibile di essere destinato a tale utilizzo”, mentre non è indispensabile “l’effettivo esercizio” dell’attività agricola.
Di conseguenza, i terreni incolti e gli orti “devono essere considerati nel novero dei terreni agricoli, e sono esclusi dall’applicazione dell’Imu nei termini declinati dal comma 13″ della L. 208/2015. Sono esenti dall’imposta, quindi, i terreni incolti e gli orti ricadenti in Comuni montani, nei Comuni “parzialmente montani” quelli inclusi nella circ. Min. Economia e Finanze 14.6.93 n. 9 e, comunque, quelli posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004 ovunque si trovino.
Continuano invece ad essere assoggettati a IMU, i terreni incolti e gli orti che non hanno i requisiti per beneficiare dell’esenzione.