Secondo il Dipartimento del Ministero delle finanze i terreni agricoli posseduti da coadiuvanti coltivatori diretti sono esclusi dall’IMU.
Dall’1.1.2016, sono esenti dall’imposta tutti i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 co. 13 della L. 208/2015). I requisiti stabiliti dalla norma sono uno di natura oggettiva, e cioè il possesso e la conduzione del terreno agricolo, e uno di natura soggettiva che consiste nel possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Secondo i chiarimenti ministeriali l’esenzione IMU spetta per i terreni agricoli:
– dei coadiuvanti familiari, proprietari di terreni e cioè delle persone appartenenti al nucleo familiare del coltivatore diretto che in quanto unità attive assolvono i contributi previdenziali (esempio la moglie che coltiva il terreno assieme al marito coltivatore diretto, che versa i contributi pur non essendo titolare di partita IVA, nè cointestataria nella conduzione). Il coadiuvante può usufruire della esenzione IMU per i terreni coltivati dal proprio nucleo familiare e non per quelli eventualmente affittati a terzi;
– delle società agricole, nessuna esclusa (quindi dalla società semplice alla spa), che possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del DLgs. 99/2004);
– posseduti da persone fisiche, coltivatore diretto o IAP, ancorché il terreno sia coltivato da una società di persone alla quale lo abbiano affittato o concesso in comodato, di cui essi siano soci (a norma dell’art. 9 del DLgs. 228/2001 ai soci delle società di persone sono confermati i benefici spettanti alle persone fisiche aventi la qualifica professionale richiesta).