La ris. Min. Economia e Finanze 28.2.2018 n. 1/DF ha precisato che, ai fini IMU, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
In aggiunta, sono considerati non fabbricabili (non sono quindi soggetti all’imposta municipale) i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DL 201/2011.