Il posto auto collocato nel sottosuolo è assoggettato alla tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all’art. 49 del DLgs. 22/97.Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sentenza 22.9.2017 n. 22124, conformemente alle decisioni prese, in materia di TARSU, in relazione ai box auto.
Secondo i giudici, infatti, l’area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente da tassazione, in quanto non vi sono ragioni per escludere la possibilità che vengano prodotti rifiuti.
Peraltro, è irrilevante l’esistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio; si tratta pur sempre di aree esattamente individuabili e a disposizione esclusiva dell’utilizzatore che sono frequentate da persone e che, come tali, si presume possano produrre rifiuti.