La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10469, ha affermato che anche per la TIA (tariffa di igiene ambientale) valgono le disposizioni contenute nell’art. 62 co. 3 del DLgs. 507/93 che, in materia di TARSU, stabiliscono che per la determinazione della superficie tassabile non si deve tenere conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali.
Al contribuente, tuttavia, spetta l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione di tali aree.
Tanto più che l’art. 49 co. 3 e 14 del DLgs. 5.2.97 n. 22 dispongono che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salvo l’applicazione di una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.