Nelle ultime settimane molti datori di lavoro stanno ricevendo una lettera dall’INPS in cui si sollecita il pagamento del ticket licenziamento – previsto dal 2013, salvo alcune eccezioni, nei casi di fine rapporto a tempo indeterminato che fanno sorgere il diritto teorico del lavoratore a percepire la NASpI – anche quando non è dovuto.
Tale contributo non è in particolare dovuto nel settore delle costruzioni edili per completamento dell’attività e chiusura del cantiere.
Con il messaggio 3933/2018, l’INPS ha ricordato l’esenzione in caso di fine cantiere, precisando però che spetta al datore di lavoro comprovare la condizione di esonero se non ha indicato il codice 1M o 1N nel flusso Uniemens come indicato nel messaggio 4269/2016. Il datore di lavoro non può ignorare la richiesta di pagamento, anche se ha ragione, ma deve presentare la relativa documentazione all’INPS.
In caso di richiesta non fondata e non relativa al settore edile occorre invece fare ricorso.