Secondo la C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16, l’occupazione di aree pubbliche destinate alla manovra e all’accesso dei veicoli da rifornire, da parte di un esercizio di distribuzione di carburante, è soggetta a TOSAP, perché consiste nella sottrazione di spazi alla pubblica disponibilità. La decisione è conforme all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 17591/2009) ed ha preso in analisi quanto disposto dall’art. 48 del DLgs. 507/93, che detta le regole specifiche per l’applicazione della TOSAP agli impianti di distribuzione di carburanti, prevedendo che il tributo sia commisurato alla capacità del serbatoio sotterraneo. Tale misura include, convenzionalmente, l’occupazione del sottosuolo e quella del suolo stradale effettuata con le sole colonnine montanti per la distribuzione di carburanti, per l’acqua e l’aria compressa, nonché con un chiosco che insiste su una superficie nel complesso non superiore a 4 metri quadrati. Per le occupazioni diverse da quelle descritte, o in eccesso rispetto all’estensione prevista, occorre applicare la TOSAP secondo le regole ordinarie.