La Corte di Cassazione, sentenza 1.6.2016 n. 11449, ha chiarito alcuni aspetti controversi in materia di TOSAP.
Nel caso di specie un Comune ha accertato la TOSAP dovuta per l’anno 2010, in ordine all’occupazione di suolo pubblico, determinata dall’apposizione di alcune griglie di areazione del garage, poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e poi cedute da quest’ultimo in diritto di superficie ipogeo (cioè del diritto a costruire al di sotto del suolo).
Secondo la Corte, con l’apposizione delle griglie, così come per ogni oggetto collocato sul suolo pubblico, viene limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale le dette griglie insorgono, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del garage. Ne deriva il loro assoggettamento alla TOSAP.