Con la sentenza 24.2.2016 n. 3646, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di trasferimento d’azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento della cessione, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., senza che possa operare l’automatica estensione di responsabilità all’acquirente prevista dal co. 2 dell’art. 2112 c.c.
Sul punto, nella sentenza in esame si precisa, altresì, che tale solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, e che il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell’ipotesi prevista dal co. 2 dell’art. 2116 c.c.), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l’ente previdenziale e il datore di lavoro.