L’art. 68 co. 6 del TUIR, per l’individuazione del costo delle partecipazioni acquisite gratuitamente da parte di soggetti non imprenditori, opera un netto distinguo tra l’ipotesi di un loro trasferimento inter vivos e quella di un loro trasferimento mortis causa:
– nel primo caso, il passaggio avviene senza soluzione di continuità, con un incremento dovuto al più all’imposta sulle donazioni dovuta;
– nel secondo caso, invece, l’erede o il legatario assumerà come costo delle partecipazioni ricevute il loro valore così come definito o, in mancanza, dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, da considerare anch’essa a incremento del dato. Tale criterio rimane valido anche ove l’imposta predetta non sia dovuta per mancato superamento degli importi minimi previsti per la relativa applicazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, § 3.1).
Un vantaggio della donazione, rispetto alla successione, è quello di consentire all’avente causa di fare propria, ai fini della determinazione del successivo capital gain, la scelta pregressa del dante causa di aderire a opzioni di rideterminazione a pagamento del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ex art. 5 della L. 448/2001.