La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 19684/2015, ha esaminato la condizione di applicazione dell’agevolazione “prima casa” relativa al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato entro 18 mesi dall’atto di acquisto.
In particolare, la Corte ha ricordato che, ai fini della soddisfazione di tale requisito, rileva la data in cui il contribuente presenta al Comune la domanda di trasferimento, purché, poi, essa sia accolta (anche oltre il termine di 18 mesi).
Tuttavia, ove il contribuente presenti due diverse domande di trasferimento, l’una entro il termine di 18 mesi e la seconda oltre il termine:
– l’agevolazione spetta solo se la prima domanda non è presa in considerazione a causa di una inerzia del Comune (in questo caso, la seconda domanda non costituisce una revoca della precedente, ma una sua mera sollecitazione);
– l’agevolazione non compete se la prima domanda è stata rigettata.