Secondo la risposta della DRE Piemonte all’interpello n. 901-533/2016, la trasformazione di una snc o di una sas in società semplice non determina l’interruzione del periodo d’imposta. La necessità di presentare due dichiarazioni distinte (una per il periodo “ante trasformazione” e una per il periodo “post trasformazione”) è, infatti, prevista dall’art. 5-bis co. 1 del DPR 322/98 nei casi:
– di trasformazione di società di capitali in società di persone;
– di trasformazione di società di persone in società di capitali.
Se, invece, la snc o la sas si trasformano in società semplice si verifica un solo mutamento della natura dei redditi prodotti, ma questi rimangono sempre e comunque imputabili per trasparenza ai soci. Conseguentemente, la società deve presentare una unica dichiarazione, con riferimento a tutto l’anno solare.