Con la circolare 27.3.2017 n. 8, Assonime si è occupata del confronto tra la comunicazione opzionale dei dati delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 rispetto all’obbligo di trasmissione telematica dei medesimi dati previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 (come modificato dall’art. 4 del DL 193/2016).
Il 31.3.2017 scade, infatti, il termine per aderire al regime opzionale relativamente all’anno d’imposta 2017.
Gli elementi che differenziano i due adempimenti sono:
– il regime sanzionatorio (secondo Assonime quello previsto per la comunicazione opzionale risulterebbe più penalizzante);
– la possibilità, aderendo al regime opzionale, di beneficiare di alcune agevolazioni (accesso ai rimborsi anche in assenza dei requisiti ex art. 30 co 2 del DPR 633/72 ed erogazione prioritaria; riduzione da 5 a 3 anni dei termini di accertamento, laddove sia garantita la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30 euro).
Inoltre, per i soggetti che aderiscono al regime facoltativo, dovrebbe essere esclusa la presentazione dei modelli INTRA-2 (fermo restando il problema del mancato invio dei dati statistici).
Secondo la valutazione di Assonime, questi elementi non rappresentano effettivi vantaggi per aderire al regime opzionale, tenuto anche conto del fatto che l’opzione è vincolante per 5 anni e che è comunque possibile optare per il regime entro il 31.12.2017 con riferimento all’anno d’imposta 2018.