A partire da oggi 22.3.2016 entrano in vigore le disposizioni dell’art. 21 del DLgs. 151/2015 che dispongono che l’obbligo di invio telematico del certificato medico non gravi più in capo al datore di lavoro del dipendente infortunato o affetto da malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che gli presti le prime cure.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni:
-il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’INAIL senza, però, inviare contestualmente il certificato medico;
-il lavoratore infortunato dovrà fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi;
-dal momento in cui il datore avrà a disposizione questi dati decorrerà il termine previsto per l’irrogazione delle sanzioni in caso di omissione della denuncia d’infortunio o di malattia professionale;
-è a carico dell’INAIL (non più del datore di lavoro), l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a 30 giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle DTL.
L’INAIL, con la circ. 10/2016 ha chiarito che nella fase transitoria il certificato medico potrà essere trasmesso anche via Pec; in tal caso, il documento potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo.
Al riguardo il Min. Salute ha precisato che, in assenza di uno specifico limite temporale, il termine massimo per l’invio del certificato possa ragionevolmente individuarsi entro 24 ore dal giorno successivo alla prestazione effettuata.