Con il DLgs. 148/2015 sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina della CIGS, in relazione alle quali il Ministero del Lavoro, con le circ. 24 e 30/2015, ha fornito significative indicazioni.
In particolare, sono stati presi in esame i termini di presentazione della relativa istanza da parte delle aziende interessate.
L’art. 25 del decreto, infatti, prevede che la domanda di concessione della CIGS debba essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o da quella di stipula dell’accordo collettivo aziendale (per i contratti di solidarietà), corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Queste ultime decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza. Al fine di non pregiudicare le situazioni già formate, l’art. 44, co. 4 del citato decreto stabilisce che tale ultima previsione decorre dall’1.11.2015. Su questi aspetti, nella circ. 24/2015, il Ministero del Lavoro ha affermato che “i nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione dell’istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 1.11.2015″.
Nella circ. 30/2015, in merito alle domande di CIGS o CDS presentate dall’entrata in vigore del DLgs. 148/2015 (24.9.2015), il Ministero ha sostenuto che si applica la normativa di cui al nuovo decreto, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24.9.2015.