Ad avviso della C.T. Reg. Perugia 27.4.2016 n. 207/3/2016, l’accantonamento di fine mandato degli amministratori è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa e, a tal fine, non occorre necessariamente una delibera, poiché la data della loro nomina può desumersi anche da altri elementi.
I giudici hanno rilevato che, sulla base dell’art. 105 del TUIR, per gli accantonamenti relativi all’indennità di fine rapporto per gli amministratori vale il principio di competenza, al pari di quanto avviene per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente.
La sentenza ha, inoltre, ritenuto che la certezza della nomina degli amministratori può desumersi non solo da una delibera ma anche da altri atti “fidefacenti”.