Con la circ. 20.4.2016 n. 16, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al trattamento speciale di disoccupazione ex art. 11 della L. 223/91 previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini. La questione in esame deriva dalla disposizione contenuta all’art. 2 co. 71 della L. 92/2012, con cui è stato abrogato il trattamento di disoccupazione in argomento a partire dall’1.1.2017.
Sul punto, il Ministero precisa che i requisiti di accesso al trattamento speciale dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2016 e, in particolare, ricorda che entro tale data è necessario che venga conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione ex art. 11 della L. 223/91.
Per quanto concerne invece le successive tempistiche, si chiarisce che il competente ufficio ministeriale, una volta accertata la sussistenza dei requisiti, potrà emanare il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza nell’anno 2016, che potrà protrarsi, per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area geografica in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Tale decreto, ricorda il Ministero del Lavoro, potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il prossimo 31.12.2016.