L’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato o la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 1 co. 161 della L. 296/2006).
Pertanto:
– per il semplice mancato versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2015, il termine scade il 31.12.2020;
– il 31.12.2020 scade l’anno 2015 nella misura in cui, nel corso del 2014, si sono verificati fatti tali da cagionare un aumento dell’imposizione, che avrebbero dovuto essere dichiarati, appunto, nel 2015.
Lo slittamento, al 31.12.2021, dei termini che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 non si applica alla fiscalità locale (art. 157 co. 7-bis del DL 34/2020).