L’art. 13 del DLgs. 80/2015 ha previsto, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, l’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente e la prestazione garantita anche in caso di adozione e affidamento. I lavoratori parasubordinati tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS – cioè i lavoratori che svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad albi professionali o attività non soggette al versamento contributivo ad altri enti – sono così equiparati ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda l’indennità di maternità e paternità. Le novità, in particolare, prevedono che:
– in caso di adozione nazionale o internazionale, alla lavoratrice spetti un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
– le lavoratrici parasubordinate abbiano diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali, da parte del committente in quanto le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al lavoratore anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti (art. 2116 c.c.).
Il diritto all’indennità di congedo parentale, invece, continua a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità.
Queste regole non trovano applicazione in favore di quei lavoratori iscritti alla Gestione separata che siano responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, ad esempio i liberi professionisti.