L’INPS, con il messaggio n. 3179/2017, ha chiarito che le disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare e assegno familiare relative ai genitori separati o divorziati, con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, debbano essere estese anche alle ipotesi di scioglimento dell’unione civile, ai nuclei familiari formati:
– dai componenti dell’unione e i figli di una delle due parti nati da precedenti relazioni;
– dagli uniti civilmente e dai figli di una delle due parti nati dopo l’unione, che siano stati inseriti nella famiglia del genitore a seguito di affidamento ex art. 252 c.c.