Utilizzo della PEC – Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159

L’art. 26 co. 2 del DPR 602/73 post DLgs. 159/2015 (in vigore dall’1.6.2016) ribadisce, in via generale, che la cartella di pagamento può essere notificata mediante PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge.
Tuttavia, la notifica tramite PEC diviene obbligatoria per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi.
La notifica, nell’ipotesi riportata, avverrà all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC.
Ove, però, l’indirizzo non risulti valido, la notifica avviene con deposito dell’atto presso la Camera di Commercio competente e pubblicazione dell’avviso sul relativo sito internet, dando notizia di ciò all’interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

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