La «Fondazione nazionale dei commercialisti» con un documento rubricato «la valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione», ha rilevato che Il valore della quota del socio receduto o escluso deve tener conto dell’avviamento della società, ma l’atto costitutivo può precisare e parzialmente derogare i valori dello stesso. Inoltre, nel liquidare le quote a valore superiore al patrimonio netto sarà ammissibile considerare la differenza un diritto di credito della società nei confronti dei soci superstiti senza imputarlo a conto economico.