Qualora l’esportatore abituale manifesti per iscritto al fornitore la volontà di revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata e poi riveda la propria posizione comunicando di volersi nuovamente avvalere della stessa, si rileva che appaiono ipotizzabili due diverse soluzioni operative:
– considerare nuovamente utilizzabile la dichiarazione di intento che era stata revocata, fino all’ammontare del plafond ivi indicato, tenuto conto che la revoca della lettera di intento e il suo “ritiro” non sono comunicati all’Agenzia delle Entrate;
– reputare non più utilizzabile la dichiarazione di intento revocata, con la necessità, pertanto, di predisporne una nuova riferita all’ammontare degli ulteriori acquisti che si intendono operare in regime di non imponibilità IVA.