La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di redditi di lavoro autonomo, le presunzioni legali di cui all’art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73 operano unicamente sui versamenti non giustificati e non già sui prelevamenti.
La decisione si pone in continuità con il quadro emerso dalla pronuncia Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 co. 1 n. 2 secondo periodo del DPR 600/73 limitatamente alle parole “o compensi” e con le modifiche apportate dal DL 193/2016 (Cass. 9.8.2017 n. 19806).
Con un’altra decisione (Cass. 9.8.2017 n. 19810), è stato invece ribadito che i titolari di reddito d’impresa, anche per i prelevamenti, devono fornire adeguata prova contraria, non risultando sufficiente affermare che i prelevamenti sono stati utilizzati per il pagamento in contanti di fatture ricevute.