In base al combinato disposto degli artt. 1 della L. 742/69, 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e 7-quater co. 17 del DL 193/2016:
– i pagamenti di somme derivanti da accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e definizione al terzo delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97) sono sospesi dall’1.8 al 31.8;
– i pagamenti di imposte che, nonostante derivino da atti impositivi, si eseguono mediante modello F24, sono sospesi dall’1.8 al 20.8 (quest’anno il 20.8 cade di domenica, quindi il termine slitta al 21.8);
– i pagamenti di avvisi bonari sono sospesi dall’1.8 al 4.9;
– le somme da pagare a seguito di cartella di pagamento e intimazione ad adempiere (artt. 25 e 50 del DPR 602/73) non beneficiano di alcuna sospensione.