Con l’entrata in vigore, a partire dall’1.1.2016, delle nuove sanzioni amministrative tributarie ridotte, per effetto delle disposizioni del DLgs. 158/2015, si registrano, soprattutto in materia di IVA, vantaggi rilevanti per i contribuenti.
In particolare, si segnala il passaggio dalla sanzione proporzionale alla sanzione fissa (da 250 a 10.000 euro) nelle ipotesi di errata applicazione del reverse charge. A partire dall’1.1.2016, la sanzione colpisce il cessionario o committente, con solidarietà passiva del cedente. Tuttavia, resta salvo il diritto alla detrazione dell’imposta da parte del cessionario/committente, senza obbligo di regolarizzazione da parte del cedente.
Nell’ipotesi di infedele dichiarazione, la sanzione base è ridotta e fa riferimento alla differenza di credito utilizzato (o alla maggior imposta dovuta), così che non dovrebbe essere oggetto di sanzione chi dichiara un credito non spettante senza utilizzarlo in compensazione. In tal caso, l’unica sanzione applicabile sarebbe quella in misura fissa.
A partire dall’1.1.2016 anche la sanzione prevista per i fornitori degli esportatori abituali che effettuano operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, senza verificare il corretto invio della dichiarazione d’intento da parte dello stesso esportatore, è applicata in misura fissa (da 250 a 2.000 euro) e non più in misura proporzionale.