Violazioni in materia di lavoro – Ricorsi amministrativi contro ordinanze, ingiunzioni e atti di accertamento in materia di lavoro e previdenza – Disciplina applicabile dall’1.1.2017

A partire dall’1.1.2017, in seguito alla piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), trovano applicazione le nuove regole sui ricorsi amministrativi contro le ordinanze ingiunzioni e gli atti d’accertamento emessi in materia di lavoro e previdenza (DLgs. 149/2015).
In sintesi, i ricorsi sugli atti d’accertamento in materia di lavoro, adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare. La sede territoriale competente dell’INL deciderà entro il termine di 60 giorni, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende respinto (silenzio – rigetto).
Diversamente, i ricorsi avverso gli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli dell’INPS e dell’INAIL devono essere presentati alla sede competente dell’Inl, che deciderà entro i successivi 90 giorni.
L’INL, con la circ. operativa 29.12.2016 n. 4, ha spiegato che, in mancanza di una disciplina transitoria, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione dall’1.1.2017. Pertanto, i ricorsi amministrativi non ancora decisi sono improcedibili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

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