In data 22.1.2016 è entrato in vigore il DM 11.1.2016 – attuativo dell’art. 25 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 – in base al quale i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, sono esentati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nel caso in cui l’assenza sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita, purché siano attestate da idonea documentazione, rilasciata da strutture competenti, che indichi la natura della patologia e la terapia da effettuare;
– stati patologici sottesi o connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta, posto che l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.