Nel caso in cui il contribuente presenti ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto esattivo, eccependo vizi imputabili, anche o solo, all’ente impositore, spetta all’Agente della riscossione, se il ricorso è stato solo a questi notificato, chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 39 del DLgs. 112/99.
La chiamata in causa può, tuttavia, avvenire solo previa richiesta al giudice, come sancito da Cass. 3.4.2019 n. 9250.
Comunque, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, e, se l’Agente della riscossione non provvede alla chiamata in causa, risponde delle conseguenze della lite.