La legittimazione processuale passiva dell’ente impositore spetta anche quando il contribuente, nel ricorso contro l’avviso di mora o l’intimazione ad adempiere, lamenti il vizio di notifica dell’atto prodromico, rappresentato dalla cartella di pagamento.
Non può quindi essere eccepito che, nella specie, la legittimazione spetta unicamente all’Agente della riscossione.
Insieme a tale principio, Cass. 9.11.2016 n. 22729 specifica che ciò, tra l’altro, emerge dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.7.2008 n. 51, in cui gli uffici sono stati esortati, in fattispecie del genere, a chiamare in causa l’Agente della riscossione, in modo che questi possa depositare in giudizio i documenti probativi della notifica.