Bonus nido2025: istruzioni per la domanda

Con la circolare n. 60/2025, l’Inps ha fornito le istruzioni utili alla presentazione delle domande per l’accesso al Bonus asilo nido, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio2025. Sono, infatti, state previstela neutralizzazione della quota di Assegno Unico dal calcolo dell’ISEE, nonché l’incremento dell’importo per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.

Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale della misura in oggetto, nonché le istruzioni per la richiesta.

Clicca qui per leggere l’informativa

Consegna della documentazione sociale al nuovo amministratore – Informativa sulla gestione svolta fino alla cessazione – Necessità – Tutela d’urgenza (Trib. Milano 30.9.2024)

Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza cautelare del 30.9.2024, ha stabilito che il vecchio amministratore deve rendere al nuovo il conto della gestione svolta fino alla cessazione dell’incarico. Questo obbligo, inoltre, deve essere ricostruito in ragione delle esigenze del caso concreto; esigenze che, nella specie, imponevano al precedente amministratore di riferire sui contratti già conclusi o in essere al momento della cessazione.
Si tratta di un obbligo che trova fondamento nella previsione dell’art. 1713 co. 1 c.c., che impone al mandatario il c.d. obbligo di rendiconto, e che può trovare applicazione anche al rapporto di amministrazione, in quanto riconducibile al mandato.
Ulteriori indicazioni normative a sostegno di tale conclusione sono rinvenibili:
– dall’art. 1129 co. 8 c.c., che, in tema di condominio, sancisce espressamente l’obbligo del c.d. “passaggio di consegne” dal vecchio al nuovo amministratore;
– dall’art. 2487-bis co. 3 c.c., che, in caso di scioglimento della società, prevede un obbligo analogo a carico dell’amministratore di società in favore del liquidatore.
Trattandosi di una vera e propria obbligazione di dare, deve avere ad oggetto una prestazione possibile, cioè suscettibile di essere eseguita.

Novità del modello IVA 2025 – Società di comodo – Limiti all’utilizzo in compensazione “verticale” del credito IVA – Incompatibilità con la direttiva 2006/112/CE (circ. Assonime 25.3.2025 n. 6)

Nella circ. Assonime 25.3.2025 n. 6 sono state esaminate le principali novità della dichiarazione IVA per il 2024, rispetto al modello relativo all’anno precedente. Si tratta, in particolare, delle modifiche apportate ai quadri VM, VO e VW, oltre che delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per indicare il codice attività nel rigo VA2, a seguito dell’operatività, a decorrere dall’1.4.2025, della nuova classificazione ATECO 2025.
Una parte della circolare è dedicata anche ad alcune considerazioni sui limiti IVA derivanti dalla disciplina delle società di comodo (art. 30 co. 4 della L. 724/94). A tale proposito, Assonime rileva che:
– le istruzioni della dichiarazione IVA per il 2024 non tengono conto della Corte di giustizia dell’UE 7.3.2024 causa C-341/22, nella quale è stata dichiarata l’incompatibilità di tali penalizzazioni con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE;
– sarebbe auspicabile un intervento in materia del legislatore per adeguare la normativa italiana a quella unionale.

Riforma dell’IVA nell’era digitale – Pacchetto “ViDA” – Pubblicazione sulla GUUE della direttiva 2025/516/UE e dei regolamenti UE n. 517/2025 e n. 518/2025

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 25.3.2025 sono stati pubblicati la direttiva e i regolamenti che compongono il c.d. “pacchetto ViDA” (VAT in the Digital Age), ossia l’insieme di misure volte ad adeguare le norme IVA all’era digitale.
Si tratta, nello specifico:
– della direttiva 2025/516/Ue (che modifica la direttiva 2006/112/Ce);
– del regolamento Ue n. 517/2025 (che modifica il Reg. Ue 904/2010);
– del regolamento di esecuzione Ue n. 518/2025 (che modifica il Reg. Ue n. 282/2011).
Molte delle misure previste troveranno applicazione soltanto negli anni successivi (es. obbligo di fatturazione elettronica e di reportistica digitale per le operazioni intra-Ue; estensione della regola del fornitore presunto alle piattaforme che facilitano la fornitura di servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri su strada).
Tra le misure che, invece, entreranno in vigore già dal 14.4.2025, si segnala in particolare la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate nel proprio territorio senza chiedere il rilascio di apposita misura di deroga.
Dal punto di vista soggettivo, l’obbligo di emissione e ricezione di e-fattura potrà riguardare soltanto i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e non i soggetti semplicemente identificati ai fini IVA (cfr. working paper Comitato IVA 11.3.2025 n. 1102).

Contributo per il pagamento di rette di asili nido e forme di assistenza domiciliare – Anno 2025 – Modalità e termini di presentazione delle domande – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) (messaggio INPS 25.3.2025 n. 1014)

Con il messaggio INPS 25.3.2025 n. 1014 viene comunicata l’apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al bonus asilo nido in relazione all’anno 2025.
Le domande verranno lavorate dal 2.4.2025.
Nel messaggio, l’INPS richiama le indicazioni fornite al § 5 della circ. 20.3.2025 n. 60, con cui l’Istituto ha illustrato gli elementi di cui tenere conto per determinare l’importo del contributo alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, nonché riepilogato i requisiti di accesso e fornito le istruzioni per presentare le domande a decorrere dall’anno 2025.
A integrazione di tale circ. n. 60/2025, nel messaggio si precisa che per la richiesta del contributo asilo nido relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31.3.2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024.
Le domande sono presentabili fino al 31.12.2025.

Mancato versamento di ritenute previdenziali – Decadenza – Esercizio della potestà sanzionatoria a opera dell’INPS (Cass. 25.3.2025 n. 7845)

In materia di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali, la Cassazione, con la sentenza n. 7845 del 25.3.2025, ha statuito come il termine di cui all’art. 9 co. 4 del DLgs. 8/2016 – che, depenalizzando l’illecito in questione, ha disposto che non debbano trascorrere più di 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria per l’esercizio della potestà sanzionatoria a opera dell’INPS – sia previsto a pena di decadenza.
Tale conclusione, ha specificato la Corte, è imposta dall’applicazione del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS – Investimenti dall’1.1.2025 al 15.11.2025 – Novità del DL 202/2024 (c.d. “Milleproroghe”) – Approvazione dei modelli di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2025 n. 153474)

Con provv. 27.3.2025 n. 153474, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per il credito d’imposta investimenti nella ZLS (art. 13 del DL 60/2024 e DM 30.8.2024), prorogato per gli investimenti dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dall’art. 3 co. 14-octies – 14 decies del DL 202/2024, definendo anche le modalità di trasmissione telematica.
Nello specifico:
– la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta deve essere presentata dal 22.5.2025 al 23.6.2025, utilizzando il software “ZLS2025″;
– la comunicazione integrativa, che va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati, deve essere presentata dal 20.11.2025 al 2.12.2025, utilizzando il software “ZLSINTEGRATIVA2025″.

Evasione fiscale – Costi “in nero” – Profitto del reato – Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Cass. pen. 27.3.2025 n. 12157)

In relazione ad un complesso sistema criminoso che vedeva contestati reati tributari (DLgs. 74/2000), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), la sentenza 27.3.2025 n. 12157 della Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi chiave connessi a tali fattispecie.
In particolare, i giudici di legittimità si soffermano:
– sull’accertamento e sull’onere della prova dei costi “in nero”;
– sulla determinazione dell’imposta evasa e del profitto dei reati tributari;
– sulla natura plurioffensiva del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Migliorie su beni di terzi – Detraibilità – Spettanza del rimborso – Nozione di beni ammortizzabili (ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2025 n. 20)

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 26.3.2025 n. 20, ha rivisto la propria interpretazione in merito alla nozione di “beni ammortizzabili” ai fini dell’accesso ai rimborsi IVA ex art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72. È espressamente superato il contenuto della precedente ris. n. 179/2005 (§ 3).
L’intervento segue la sentenza Cass. SS.UU. 13162/2024 con la quale è stato sancito che spetta il rimborso a prescindere dal requisito di ammortizzabilità dei beni ex art. 102 e 103 del TUIR, essendo necessario e sufficiente il nesso di strumentalità tra i beni oggetto dell’intervento eseguito e l’attività svolta dal soggetto passivo.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l’accesso ai rimborsi IVA deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l’esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino “ammortizzabili” in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo “medio-lungo”, in qualità di beni strumentali.

Novità della L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) (documento di ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale dei Commercialisti 27.3.2025)

Con il documento di ricerca dal titolo “Primi commenti al Collegato lavoro”, il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno fornito una prima lettura delle norme contenute nella L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) di maggiore rilevanza per i professionisti del settore o che presentano maggiori criticità nell’applicazione.
Tra le norme esaminate vi sono quelle in materia di dimissioni del lavoratore per assenza ingiustificata, procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica, somministrazione e lavoro stagionale.
Si segnalano poi le posizioni critiche verso l’art. 7 sulla sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne, e verso l’art. 6 sulla sospensione della prestazione di Cassa integrazione.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, il documento offre un riepilogo delle novità, annunciando ulteriori approfondimenti.