Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza cautelare del 30.9.2024, ha stabilito che il vecchio amministratore deve rendere al nuovo il conto della gestione svolta fino alla cessazione dell’incarico. Questo obbligo, inoltre, deve essere ricostruito in ragione delle esigenze del caso concreto; esigenze che, nella specie, imponevano al precedente amministratore di riferire sui contratti già conclusi o in essere al momento della cessazione.
Si tratta di un obbligo che trova fondamento nella previsione dell’art. 1713 co. 1 c.c., che impone al mandatario il c.d. obbligo di rendiconto, e che può trovare applicazione anche al rapporto di amministrazione, in quanto riconducibile al mandato.
Ulteriori indicazioni normative a sostegno di tale conclusione sono rinvenibili:
– dall’art. 1129 co. 8 c.c., che, in tema di condominio, sancisce espressamente l’obbligo del c.d. “passaggio di consegne” dal vecchio al nuovo amministratore;
– dall’art. 2487-bis co. 3 c.c., che, in caso di scioglimento della società, prevede un obbligo analogo a carico dell’amministratore di società in favore del liquidatore.
Trattandosi di una vera e propria obbligazione di dare, deve avere ad oggetto una prestazione possibile, cioè suscettibile di essere eseguita.