In materia di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali, la Cassazione, con la sentenza n. 7845 del 25.3.2025, ha statuito come il termine di cui all’art. 9 co. 4 del DLgs. 8/2016 – che, depenalizzando l’illecito in questione, ha disposto che non debbano trascorrere più di 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria per l’esercizio della potestà sanzionatoria a opera dell’INPS – sia previsto a pena di decadenza.
Tale conclusione, ha specificato la Corte, è imposta dall’applicazione del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.