L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 26.3.2025 n. 20, ha rivisto la propria interpretazione in merito alla nozione di “beni ammortizzabili” ai fini dell’accesso ai rimborsi IVA ex art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72. È espressamente superato il contenuto della precedente ris. n. 179/2005 (§ 3).
L’intervento segue la sentenza Cass. SS.UU. 13162/2024 con la quale è stato sancito che spetta il rimborso a prescindere dal requisito di ammortizzabilità dei beni ex art. 102 e 103 del TUIR, essendo necessario e sufficiente il nesso di strumentalità tra i beni oggetto dell’intervento eseguito e l’attività svolta dal soggetto passivo.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l’accesso ai rimborsi IVA deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l’esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino “ammortizzabili” in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo “medio-lungo”, in qualità di beni strumentali.