Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi il 13.3.2025 è stato presentato uno schema di DLgs. che introduce diverse e rilevanti novità in materia, tra l’altro, di concordato preventivo biennale; il nuovo decreto correttivo (il secondo in tema di CPB, dopo il DLgs. 108/2024) dovrà ora essere presentato alle commissioni competenti di Camera e Senato, per l’acquisizione dei relativi pareri.
Tra le novità che emergono dalle bozze del testo presentato in CdM si segnalano:
– l’intenzione di inibire l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
– lo slittamento del termine per l’adesione al CPB, che passa dal 31.7 (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30.9 (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
IVA erroneamente addebitata in fattura per operazioni non soggette – Detraibilità – Limiti – Diritto al rimborso da parte del cessionario o committente (Corte di Giustizia UE causa C-640/23)
Con la sentenza 13.3.2025, relativa alla causa C-640/23, la Corte di Giustizia dell’Ue si è pronunciata sulle conseguenti derivanti dall’indebita applicazione dell’IVA in fattura, da parte del fornitore, per un’operatore riqualificata come operazione non soggetta ad IVA. Nel caso di specie, una cessione di beni strumentali veniva riqualificata come cessione d’azienda, fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
Secondo i giudici unionali, in una fattispecie come quella descritta, anche se il cessionario non ha la possibilità di ottenere dal cedente la restituzione dell’imposta versata, perché ciò risulta eccessivamente difficile o impossibile:
– è legittima una normativa nazionale che nega al cessionario il diritto alla detrazione dell’imposta indebitamente pagata al predetto cedente;
– il cessionario, se soggetto passivo, deve poter rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’Erario.
Registrazione telematica degli atti privati – Modello RAP – Aggiornamento – Estensione alla registrazione del verbale di distribuzione di utili societari (provv. Agenzia delle Entrate 10.3.2025 n. 114787)
Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.3.2025 n. 114787 è stato aggiornato il modello “RAP – Registrazione di atto privato”, che potrà, quindi, essere utilizzato per chiedere la registrazione telematica:
– non solo dei contratti di comodato e preliminari di compravendita immobiliare (come avveniva finora);
– ma anche i verbali di distribuzione degli utili societari.
Inoltre, recependo le novità del DLgs. 139/2024, il provvedimento ha aggiornato le specifiche tecniche del modello RAP in modo da recepire la novella in tema di tassazione del contratto preliminare con acconti. Si ricorda, infatti, che, modificando l’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, il DLgs. 139/2024 ha disposto che l’acconto non soggetto ad IVA, versato al preliminare, sconti l’imposta di registro con la medesima aliquota dello 0,5% prevista per la caparra confirmatoria o con la minore imposta dovuta per il definitivo.
Nuovo obbligo per le imprese di stipulare polizze contro i danni catastrofali
La presente Circolare esamina l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), alla luce del relativo regolamento attuativo (DM 30.1.2025 n. 18).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo in esame;
– i beni oggetto di copertura assicurativa;
– gli eventi assicurati;
– i limiti previsti dalla legge in relazione al calcolo dei premi, allo scoperto e al massimale;
– il termine per adempiere all’obbligo assicurativo, stabilito al 31.3.2025 per la generalità dei soggetti e al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
– le conseguenze del mancato adempimento.
Bonus ZES per assunzioni di over 35
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025, è stato pubblicato il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025, attuativo del c.d. Bonus Zes di cui all’articolo 24 del D. L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito, con modificazioni, in legge n. 95/2024.
La misura prevede uno sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel periodo che va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale dell’agevolazione in oggetto.
Clicca qui per leggere l’informativa.
Autoliquidazione INAIL – Collaboratori familiari – Occasionalità
Per i professionisti che seguono le aziende in ambito contributivo, una delle maggiori difficoltà è costituita dalla necessità di regolarizzare eventuali collaborazioni familiari non a tempo pieno. Si pensi ai soggetti che hanno già una contribuzione, come i lavoratori dipendenti che prestino il loro aiuto in un’impresa commerciale condotta da un familiare, ma anche ai pensionati che non svolgano attività a tempo pieno. Tali rapporti richiedono particolare attenzione all’atto dell’autoliquidazione INAIL per evitare di denunciare imponibili sbagliati o di omettere la tutela di soggetti assicurabili. In merito al sorgere dell’obbligo assicurativo, il Ministero del Lavoro, con la circ. 5.8.2013, ha ritenuto possibile in via orientativa e d’intesa con l’INAIL, considerare “accidentale” una prestazione resa una o due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a un massimo di 10 giornate lavorative. Pertanto, oltre tale soglia sorge l’obbligo INAIL.
Fondo Nuove Competenze – Terza edizione – Presentazione delle istanze (DM 5.12.2024 n. 439)
Da lunedì 10.2.2025 fino al 10.4.2025 potranno essere presentate, sulla piattaforma informatica dedicata, le istanze di ammissione al contributo relativo al Fondo nuove competenze – Terza edizione (FNC 3).
Tra le istruzioni fornite con l’Avviso pubblico rientrano anche quelle relative ai soggetti ammissibili, alla documentazione da allegare all’istanza e alle informazioni da inserire.
Sono poi disponibili delle FAQ, con cui è stato tra l’altro chiarito che gli accordi di rimodulazione dell’orario possono essere sottoscritti dalla data di pubblicazione del DM 10.10.2024 e fino alla presentazione dell’istanza; con le FAQ sono poi state fornite anche risposte in merito all’adesione ai Fondi paritetici interprofessionale (FPI).
La fase istruttoria decorrerà dal prossimo 10.2.2025 secondo il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Al termine dell’istruttoria, l’istanza può essere approvata o rigettata, con comunicazione dell’esito tramite la piattaforma.
Cooperative di autotrasporto e logistica – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 13.1.2025)
L’Accordo 13.1.2025 ha rinnovato la disciplina collettiva applicabile ai soci e al personale dipendente delle cooperative esercenti attività nei settori autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio.
Definiti i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili da gennaio.
Prevista inoltre l’erogazione di un elemento forfetario una tantum a copertura del pregresso periodo di carenza contrattuale e di un elemento perequativo presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello.
Prova della cessione intracomunitaria – Tipologie di documenti idonei – Risposta Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025
L’Agenzia delle Entrate, con una delle risposte alla videoconferenza 5.2.2025, ha indicato quali sono i documenti idonei a provare la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro Ue, al fine di realizzare una cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA.
Nonostante sia intervenuto il disposto dell’art. 45-bis del Regplamento Ue n. 282/2011, è confermata la validità della prassi precedente dell’Agenzia delle Entrate sul punto e il set documentale ivi individuato.
Se la cessione viene inizialmente effettuata con applicazione dell’imposta in via prudenziale (le prove dell’invio all’estero non sono sufficienti) o se si intende recuperare l’IVA dopo che la cessione non imponibile era stata regolarizzata e si entri in possesso solo successivamente dei documenti mancanti, può essere emessa una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Rimborso delle spese per l’energia elettrica finalizzata alla ricarica di auto elettriche o ibride – Tassazione (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)
L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese alla videoconferenza del 5.2.2025, ha ribadito l’orientamento restrittivo già espresso nella risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, affermando che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non essendo fringe benefit di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
Il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato che, ai fini in esame, non rileva quanto affermato nella risposta a interpello 15.12.2023 n. 477, riguardando una diversa fattispecie.