Concordato preventivo biennale – Cause di decadenza – Infedeltà dichiarative (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza tenutasi il 5.2.2025, ha chiarito alcuni aspetti sulle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 22 co. 2 lett. b) del DLgs. 13/2024, è stato chiarito che le inesattezze e le omissioni nella compilazione dei modelli ISA possono riguardare tanto i dati contabili quanto quelli strutturali. Solo per questa fattispecie viene contemplata dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024 la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali errori od omissioni ed evitare la decadenza dal CPB.
Inoltre, le infedeltà dichiarative emergenti all’esito di verifiche fiscali possono rilevare ai fini di più ipotesi di decadenza. Ad esempio, l’emersione di ricavi non dichiarati per un ammontare inferiore al 30% del dichiarato non integra l’ipotesi prevista dalla prima parte dell’art. 22 co. 1 lett. a), ma determina comunque la decadenza dal CPB se tale rettifica si ripercuote sui dati del modello ISA generando una proposta di concordato superiore al 30% rispetto a quella già concordata.

Cassazione: Licenziamento legittimo per uso improprio del congedo parentale

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha utilizzato il periodo di congedo parentale per svolgere un’attività lavorativa parallela nel settore della compravendita di automobili.

La sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025 sottolinea come l’utilizzo del congedo parentale per scopi diversi dalla sua funzione primaria costituisca un abuso del diritto che può giustificare il provvedimento di licenziamento.

Il caso esaminato riguarda un padre che, durante il periodo di congedo parentale retribuito previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, si è dedicato alla compravendita di autovetture. La Corte ha ribadito che la finalità del congedo parentale è quella di garantire al figlio la presenza e l’assistenza affettiva dei genitori nei primi anni di vita, non di permettere lo svolgimento di altre attività professionali.

I giudici hanno evidenziato come questo comportamento non solo violi i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, ma rappresenti anche un disvalore sociale, in quanto tradisce lo scopo dell’istituto del congedo parentale.

La Suprema Corte ha respinto l’argomentazione del lavoratore secondo cui l’attività professionale svolta non gli impediva di assistere il minore, ribadendo che il congedo parentale è un diritto potestativo finalizzato esclusivamente a garantire la presenza del genitore per il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e il suo inserimento nella famiglia. Non è rilevante, secondo la Corte, che l’attività lavorativa parallela possa contribuire a una migliore organizzazione familiare.

Agevolazioni contributive per le imprese che assumono a tempo indeterminato

Con la Circolare n.32/2025, l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione della c.d. Decontribuzione Sud PMI di cui all’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Si tratta, come noto, dell’agevolazione contributiva prevista in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Con la presente informativa sfornisce un quadro generale della misura in oggetto.

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Novità della L. 203/2024 (c.d. “Collegato lavoro”) (nota INL 30.12.2024 n. 9740)

Con la nota 30.12.2024 n. 9740, l’INL illustra alcune delle principali novità introdotte dalla L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”).
In particolare, si segnalano le seguenti:
– viene modificato l’art. 41 del DLgs. 81/2008, individuando l’azienda sanitaria locale quale organo competente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente;
– il datore di lavoro potrà comunicare tramite PEC al competente Ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei, da destinare a lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;
– con la norma di interpretazione autentica del co. 2 dell’art. 21 del DLgs. 81/2015, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 1525/1963, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi “leader”;
– si dovrà attendere per avere ulteriori indicazioni in merito alla nuova procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.

Imposta di bollo – Polizze assicurative – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)

Tra le novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), si segnala la modifica alle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle polizze vita dei rami III (che contempla le polizze unit linked e index linked) e V (quelle di natura finanziaria). Con la nuova norma si anticipa la tassazione di questi prodotti, che prima avveniva al momento del rimborso o del riscatto, e che invece, da gennaio 2025, deve avvenire annualmente, ad opera delle imprese di assicurazione. La ratio della norma è di realizzare l’assimilazione di questi contratti ai prodotti finanziari.
Viene poi prevista una disciplina transitoria, in base alla quale il bollo calcolato per ciascun anno fino al 2024, sarà versato:
– per il 50% entro il 30.6.2025;
– per il 20% entro il 30.6.2026;
– per il 20% entro il 30.6.2027;
– per il restante 10% entro il 30.6.2028.

Plusvalenze su cripto attività – Eliminazione della franchigia di 2.000 euro – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)

Con riferimento al regime di imposizione delle cripto-attività, la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede l’eliminazione dal 2025 della soglia reddituale di 2.000,00 euro entro la quale le plusvalenze prodotte non erano considerate imponibili.
La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

Collegato Lavoro: novità in arrivo

L’11 dicembre 2024 è stato definitivamente approvato il disegno di legge Lavoro collegato alla legge di Bilancio con cui sono state introdotte una serie di norme di semplificazione e
regolazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina dei contratti, adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali. Con la presente informativa si fornisce un quadro generale delle più rilevanti misure introdotte.
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Credito d’imposta transizione 5.0 – Modifica alla misura dell’agevolazione e cumulabilità – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Il Ddl. di bilancio 2025 introduce significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024. Tra le principali, si segnalano le seguenti:
– l’incremento della misura dell’agevolazione, con l’estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione fino a 10 milioni di euro; in sostanza, l’aliquota del 35%, che era inizialmente prevista per il primo scaglione fino a 2,5 milioni di euro, viene estesa anche per la quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni di euro (per la quale era riconosciuta l’aliquota del 15%), riducendo quindi gli scaglioni da tre a due;
– la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
Tali modifiche si applicano retroattivamente altresì per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024, anche se sarà necessaria apposita comunicazione al GSE per utilizzare le nuove misure in relazione ai progetti ammessi a prenotazione fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione a titolo accessorio – Applicazione della ritenuta – Condizioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.12.2024 n. 269)

Dall’1.4.2024, sono soggette a ritenuta ex art. 25-bis del DPR 600/73 anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107 co. 4 del Codice delle assicurazioni private, l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.
In precedenza, la stessa Agenzia, con la circ. 21.3.2024 n. 7, aveva precisato che la ritenuta si applica anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che, in virtù degli artt. 25 e 36-bis del DPR 633/72, il soggetto passivo, anche se si avvale del regime di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, è comunque tenuto ad annotare nel registro IVA degli acquisti le fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo.

Rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni – Stabilizzazione del regime dal 2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Secondo quanto previsto dal testo del Ddl. di bilancio 2025 (approvato dalla Camera e atteso il 27.12.2024 in Aula al Senato), sarà introdotta a regime la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001 a partire dai beni posseduti all’1.1.2025.
Per le partecipazioni e i terreni posseduti ciascun 1° gennaio, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.
Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.