Con l’art. 5 del DLgs. 192/2024, è stabilita l’esclusione da IVA, ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, per le cessioni e i conferimenti che hanno per oggetto “un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”.
Inoltre, con la modifica dell’art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72, sono altresì irrilevanti ai fini IVA, oltre ai passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, anche le “analoghe operazioni” poste in essere dagli enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Prima della modifica normativa, la prassi dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, diversamente dai conferimenti aventi ad oggetto un’azienda, il conferimento di uno studio professionale individuale in una STP configurasse un’operazione soggetta ad IVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 125/2018).
Conferimento del ramo d’azienda e successiva cessione di quote di partecipazione – Riqualificabilità in cessione di azienda – Esclusione (Cass. 9.12.2024 n. 31576)
Si esamina il problema della possibile riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di operazioni di conferimento d’azienda seguite da cessione di quote, in operazioni di cessione d’azienda. Ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità, emerge come:
– l’art. 20 del DPR 131/86 legittimi la tassazione isolata, ai fini dell’imposta di registro, del solo ed esclusivo atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di «imposta d’atto»;
– resta ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all’abuso del diritto, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53-bis del DPR 131/86 alla disposizione antielusiva generale di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Pertanto, “ai fini dell’imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria (come la fattispecie oggetto del giudizio) non possano essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, ovvero di perfezionare ab origine un asset deal)”.
Lavoro stagionale – Concetto di stagionalità – Norma di interpretazione autentica – Novità del Ddl. Lavoro
Nella seduta del 10.12.2024, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. Lavoro, per mezzo del quale vengono introdotte numerose novità di carattere lavoristico e previdenziale. Tra queste, assume senz’altro rilievo la modifica apportata dall’art. 11 che, al fine di valorizzare le previsioni della contrattazione collettiva, offre un’interpretazione autentica dell’art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, con particolare riferimento alla definizione di stagionalità. Con la novella, il legislatore supera la definizione comune, “climatica”, di stagionalità, giungendo ad introdurre un concetto di stagionalità definibile come “economica”, diretta a includere nel concetto di attività stagionale tutte quelle attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno nonché a esigenze tecnico-produttive o connesse a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Contributi previdenziali e assistenziali – Conguagli di fine anno 2024 (circ. INPS 23.12.2024 n. 108)
Con la circ. 23.12.2024 n. 108, l’INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso “ListaPosPA”, di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.
I predetti datori di lavoro potranno effettuare i conguagli, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2025, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025, il cui versamento scadrà il successivo 16.2.2025.
Per quanto riguarda, invece, i conguagli al Fondo di Tesoreria afferenti al TFR, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2025, con scadenza di pagamento entro il 16.3.2025.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha poi esaminato le operazioni, finalizzate all’esatta determinazione dell’imponibile contributivo, da effettuare con riferimento alle fattispecie di maggior rilievo.
Tra queste si segnalano gli elementi variabili della retribuzione di competenza del mese di dicembre 2024, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, i fringe benefit e le mance elargite ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Patto di forfetizzazione – Straordinario forfetizzato – Lavoro straordinario e festivo – Onere della prova
Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa.
Impugnazione dell’estratto di ruolo – Condizioni (Cass. 12.12.2024 n. 32081)
La Cassazione, con la sentenza 32081 del 12.12.2024, ha stabilito che l’ampliamento delle ipotesi tassative per cui è possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per il tramite della cartella di pagamento ad opera del DLgs. 110/2024 che ha modificato il co. 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, non incide sui suoi presupposti.
Occorre, in sostanza, anche dopo il DLgs. 110/2024, che il contribuente dimostri la necessità della tutela anticipata, ovvero che può derivargli un pregiudizio che rileva ai fini dell’interesse ad agire del contribuente per evitare l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso deciso, infatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragioni poste a fondamento dell’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo per tramite della cartella di pagamento asseritamente non notificata.
Ddl. Lavoro – Assenza ingiustificata – Risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore – Principali novità
Il Ddl. Lavoro, approvato anche dal Senato, contiene una norma secondo cui il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 15 giorni o per il diverso periodo previsto dal CCNL applicato. Il datore di lavoro in tali ipotesi deve inviare all’Ispettorato del lavoro una comunicazione sull’assenza e comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto per volontà del lavoratore.
Il legislatore, con tale previsione, ha voluto porre fine al comportamento abusivo volto a conseguire la NASpI, secondo cui il lavoratore costringeva il datore a licenziarlo per assenza ingiustificata.
La norma prevede, poi, che il lavoratore possa dimostrare che, per causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore, gli è stato impossibile comunicare i motivi dell’assenza.
Lavoro domenicale: una svolta importante dalla Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (31712/2025) ha stabilito un importante principio riguardante il lavoro domenicale. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la prestazione lavorativa domenicale richiede sempre una forma di compensazione extra, anche quando i contratti collettivi non la prevedono espressamente.
Il principio emerge da un caso che ha visto protagonisti alcuni addetti alle pulizie aeroportuali. Questi lavoratori, impegnati nel prestare regolarmente servizio di domenica, ricevevano solo il riposo compensativo in un altro giorno della settimana. La Corte ha ritenuto questa prassi insufficiente, affermando che il lavoro domenicale comporta sacrifici personali e familiari che meritano un riconoscimento aggiuntivo.
La decisione è particolarmente innovativa perché non impone necessariamente una compensazione economica. Il “plus” può assumere varie forme: dalla maggiorazione retributiva (come nel caso specifico, fissata al 30%) a riposi compensativi supplementari o altri benefici. L’importante è che ci sia un concreto riconoscimento del disagio affrontato dal lavoratore.
Questa sentenza rafforza un orientamento giurisprudenziale che attribuisce ai giudici il compito di integrare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi quando questi sono considerati inadeguati e rappresenta un importante punto di riferimento per bilanciare le esigenze produttive delle aziende con il diritto dei lavoratori ad una giusta compensazione per il sacrificio del proprio tempo libero.
Acquisto di immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy” – Agevolabilità – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.12.2024 n. 240)
Con la risposta a interpello 3.12.2024 n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile, a determinate condizioni, l’acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy”.
In particolare, nel caso prospettato, la società riferisce di aver acquisito l’immobile stipulando l’atto di compravendita nel mese di aprile 2024 a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di tale bene, in relazione al quale era stato concluso, nel 2016, un contratto di “rent to buy”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto l’investimento immobiliare:
– effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile (2024), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR;
– eleggibile per il credito d’imposta in esame, sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento GBER, non essendo richiesto dalla disciplina del credito d’imposta ZES unica il requisito della “novità” per gli immobili (nei termini e con i limiti indicati).
Riporto delle perdite – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
L’art. 15 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, modifica il regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione di cui all’art. 172 co. 7 del TUIR.
Le modifiche prevedono, in particolare, che il limite del patrimonio netto sia da assumere a valori economici come risultanti da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il patrimonio netto contabile resta quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima.
La norma dispone anche l’introduzione di precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, con l’introduzione del nuovo art. 177-ter del TUIR.