Sicurezza sussidiaria e agenzie investigative – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 26.11.2024)

L’Accordo del 26.11.2024 ha rinnovato la disciplina prevista dal CCNL per le agenzie di sicurezza sussidiaria e per le agenzie di investigazione aderenti all’Aiss, scaduta il 31.5.2020.
Definiti i nuovi valori dei minimi retributivi validi da gennaio 2025 e da gennaio 2026.
Prevista per luglio 2025 una seconda tranche di indennità forfetaria una tantum, aggiuntiva rispetto a quella erogata nello scorso mese di luglio.

Prestazioni economiche di invalidità civile – Mancata comunicazione reddituale anno 2020 – Effetti (messaggio INPS 4.12.2024 n. 4097)

Con il messaggio 4.12.2024 n. 4097, l’INPS ha reso noto di aver individuato i soggetti titolari di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato la propria situazione reddituale per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008, e di aver quindi avviato l’iter di sospensione della prestazione con l’invio del preavviso a mezzo raccomandata A/R.
Sul punto, si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito e vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per alcune prestazioni economiche – quali la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e ai sordi – è previsto l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non si debba presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, i predetti soggetti dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda on line, utilizzando l’apposita procedura presente sul sito www.inps.it, denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008″.
In alternativa, è possibile svolgere l’adempimento tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS

Principio di cassa – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, andranno imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. Ad oggi, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770. Tale circostanza potrebbe condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).

Bonus Natale: fac-simile modello di domanda

Il decreto Omnibus ha introdotto una tantum solo per il 2024 il c.d. Bonus Natale, che i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere se presentano richiesta in cui autocertificano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di spettanza previsti dalla norma. Il bonus, in misura pari al massimo a 100 euro, deve essere erogato unitamente alla tredicesima mensilità.

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale della normativa in vigore e delle modalità per richiederlo e gestirlo in busta paga nonché il modello da far compilare e sottoscrivere ai dipendenti.

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Licenziamento individuale – Cessione del contratto di lavoro – Effetti (Cass. 5.11.2024 n. 28406)

Con l’ordinanza 5.11.2024 n. 28406, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di cessione del contratto di lavoro, riconoscendo la legittimità della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario al lavoratore già destinatario di un provvedimento espulsivo intimato dall’azienda cedente, dichiarato legittimo in sede d’appello.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che l’effetto successorio non resta precluso dal mancato intervento della società cessionaria nel giudizio di impugnativa del licenziamento, perché il successore a titolo particolare (ossia il cessionario) è giuridicamente vincolato dagli effetti delle sentenze intercorse tra le parti originarie, che sono applicabili immediatamente.
In secondo luogo, si osserva nella sentenza in commento, la cessione comporta un trasferimento complessivo delle situazioni giuridiche attive e passive, “ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sub iudice“.

Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modulo di domanda (messaggio INPS 20.11.2024 n. 3888)

Con il messaggio 20.11.2024 n. 3888, l’INPS ha:
– reso nota la disponibilità del modulo di istanza on line “Esonero SFL-ADI” che i datori di lavoro devono utilizzare per la richiesta dell’incentivo all’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall’art. 10 del DL 48/2023;
– fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di ammissione e per la fruizione dell’incentivo.
In particolare, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, mediante il modulo “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, nella quale fornire specifiche informazioni (ad esempio se il lavoratore è beneficiario dell’Adi o del SFL alla data di assunzione, il codice della comunicazione obbligatoria, l’eventuale attività di mediazione di un’agenzia, ecc.).
Successivamente, effettuate le verifiche (anche relative alla copertura finanziaria), l’INPS autorizzerà il datore alla fruizione dell’incentivo e renderà noto l’importo massimo.
L’incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall’Istituto con il messaggio in commento.

Bonus Natale per i lavoratori dipendenti

La presente Circolare riepiloga la disciplina dell’indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”), di cui all’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L. 7.10.2024 n. 143, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare dell’indennità;
– i requisiti reddituali e familiari per avere diritto all’indennità;
– la misura dell’indennità;
– il divieto di cumulo nell’ambito della stessa famiglia;
– la richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennità;
– l’erogazione dell’indennità in busta paga da parte del datore di lavoro;
– il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal datore di lavoro;
– la fruizione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa al periodo d’imposta 2024;
– la restituzione dell’indennità non spettante.

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Decontribuzione per le lavoratrici madri per il 2024 – Estensione ai lavoratori a termine – Principio di non discriminazione (Trib. Lodi 7.11.2024 n. 494)

Con la sentenza 7.11.2024 n. 494, il Tribunale di Lodi ha statuito come anche alle prestatrici di lavoro assunte a contratto a tempo determinato spetti la decontribuzione prevista per le lavoratrici madri di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Il giudice lodigiano precisa che la mancata applicazione dell’agevolazione alle lavoratrici a termine integrerebbe una violazione di quanto previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il divieto di trattamento meno favorevole, per quanto riguarda le condizioni di impiego, dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, giacché l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 rappresenterebbe proprio una “condizione di impiego”.

Omissione ed evasione contributiva – Piattaforma per le azioni di compliance – Novità del DL 19/2024 (decreto “PNRR”) – Istruzioni (messaggio INPS 13.11.2024 n. 3782)

Con il messaggio 13.11.2024 n. 3782, l’INPS ha comunicato il pronto rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, così come previsto dall’art. 30 co. da 5 a 9 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”).
Con la funzionalità in questione, l’INPS mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo soggetto, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.
Con l’occasione, lo stesso contribuente può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.
In seguito, l’Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.
Nel merito è altresì previsto un regime delle sanzioni civili applicabile a seguito dell’invio di lettere di compliance, secondo cui, sia nel caso di evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della lettera, dà luogo all’applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto al regime ordinario.